Statuto Istituto Assistenziale Gesù Giuseppe e Maria - Istituto Assistenziale "Gesù, Giuseppe e Maria"

Istituto Assistenziale "Gesù, Giuseppe e Maria"
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STATUTO ORGANICO DELL’ENTE
 
 
(Deliberazione n. 4 del 21/01/2017)

ORIGINE
 
L’ Istituto Assistenziale “Gesù, Giuseppe e  Maria”, con sede in Adrano, Via Gesù e Maria n.3, già riconosciuto quale Opera Pia con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1001 del 18/06/1963, ai sensi dell’Art. 1 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, è stato dichiarato Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza - I.P.A.B. con Decreto n. 751 del 12 novembre 1987 dello Assessore Regionale degli Enti Locali (oggi della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro).
 
L’Ente trae origine dalla fusione della Casa delle Fanciulle “San Giuseppe”, eretta in Ente Morale con D.P.R.S.  7 luglio 1956 n. 283/A, con il Conservatorio delle Fanciulle “Gesù e Maria”, sorto dalla fusione del “Real Collegio di Maria” con il “Conservatorio di Gesù e Maria”, giusta autorizzazione governativa di cui al R.D. 19 gennaio 1905, modificato con successivo D.L. 18 febbraio 1918.
TITOLO I
NORME GENERALI
  
CAPO I
 
SEDE E FINALITA
  
ART. 1
 
 L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, in seguito indicata come “I.P.A.B.” ha sede legale ed amministrativa in Adrano, nella Via Gesù e Maria n. 3, dove normalmente si riunisce il Consiglio di Amministrazione e dove vengono pubblicati gli atti amministrativi.
 
Con l’adozione del presente statuto, la esatta denominazione dell’I.P.A.B. è la seguente:

 
ISTITUTO ASSISTENZIALE “GESU’, GIUSEPPE E MARIA”

 
L’I.P.A.B. è regolata dalla Legge Regionale 9 maggio 1986, n. 22, dalla Legge 8 novembre 2011 n. 328, e nella parte residuale e transitoria dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972.
 
Essa non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, finanziaria, gestionale e tecnica.
Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
 
In essa si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
 
L’Ente adotta il regolamento di organizzazione, dei servizi e delle attività. Gli uffici amministrativi sono ubicati negli stessi locali della sede.
 
Resta salva la facoltà di allocare gli uffici amministrativi, o parte di essi, presso altri plessi decentrati, anche in locazione, ed anche in comuni diversi dalla sede dell’I.P.A.B., qualora ne sussista o ne sia ravvisata l’opportunità.

ART. 2

L’I.P.A.B., nell’ambito delle finalità previste dal presente statuto, ed in armonia con le disposizioni legislative vigenti, si inserisce nel sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dall’art. 22 della legge n. 328/2000 e partecipa alla programmazione ed alla gestione dei servizi sociali integrati sia a livello regionale che a livello provinciale e distrettuale. In particolare, l’I.P.A.B. si prefigge lo scopo, nei limiti dei propri mezzi patrimoniali, di provvedere all’accoglimento, alla tutela, all’educazione ed all’istruzione dei minori di ambo i sessi, in modo tale da pervenire all’integrale sviluppo del minore come “uomo” e come “cittadino”.
 
Al fine di potenziare e razionalizzare i servizi e le attività offerte l’I.P.A.B. potrà procedere a fusione od incorporazione con altre II.PP.A.B.
 
Il regolamento interno disciplinerà tempi e modi per la presentazione delle istanze di ammissione ai vari servizi e per l’attuazione degli interventi, che saranno organizzati in base a criteri di efficienza ed economicità di gestione, tenendo presente i principi di professionalità e responsabilità.

ART. 3
 
L’I.P.A.B., nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare l’assistenza e la cura della persona umana, potrà attivare i seguenti servizi in favore di minori, anziani, disabili, tossicodipendenti, soggetti con patologie ed alcol-correlate, immigrati, soggetti autosufficienti o non autosufficienti:
 
A)  Centro diurno con ospitalità notturna; B)  Servizio mensa;
 
C)  Comunità alloggio e centro di accoglienza per ragazze madri, donne in difficoltà vittime di violenza e maltrattamenti, minori a rischio di devianza, nonché iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile;
 
D)  Centro d’incontro e sociale per attività culturali, ricreative, sportive, di laboratorio e del tempo libero in genere, anche attraverso il servizio di biblioteca aperto al pubblico ed attività di animazione socio-culturale;
 
E)   Altre  forme  di  assistenza  idonee  a  sostenere  la  persona  in  ogni  situazione  temporanea  o
permanente di assenza o carenza di mezzi economici e/o di adeguata assistenza;
 
F) Organizzazione di seminari di studio, convegni, conferenze, centro di ricerche, indagini, documentazione e sondaggi nel settore dei servizi sociali integrati.

CAPO II
 
Organizzazione dei servizi

 
ART. 4

L’organizzazione dei servizi e l’attività di gestione devono essere improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Nell’espletamento  dei  servizi  dovrà  essere  costantemente  assicurata  la  migliore  fruibilità  ed  il  pieno soddisfacimento delle esigenze dei soggetti destinatari.
Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, in aderenza ai contenuti del D.P.C.M. 21/12/95 e successive disposizioni, ed ispirandosi ai principi fondamentali richiamati nella direttiva della P.C.M. - Dipartimento Funzione Pubblica - del 27/01/94, l’I.P.A.B. si doterà della carta dei servizi sociali, ove, verranno definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne la valutazione da parte degli altri utenti, le procedure per assicurare la tutela degli stessi, le modalità con le quali l’utente possa attivare i ricorsi nei confronti dei responsabili proposti alla gestione dei servizi.
Inoltre, nell’esclusivo interesse e tutela di tutti gli ospiti dell’I.P.A.B., dovranno essere rispettate le norme di riservatezza e segretezza di cui all’art. 24 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolar modo dovrà essere dato corso alle disposizioni di cui alla legge n. 675/96 e successive modificazioni con adozione di apposito regolamento per la sicurezza dei dati personali (tutela privacy).
Per ogni singola tipologia di servizi, preliminarmente all’attivazione, deve essere adottato apposito regolamento nel quale dovranno essere indicati gli aspetti organizzativi e le modalità di erogazione, nel rispetto dei relativi standard strutturali ed organizzativi.
Sulla base delle disponibilità del Bilancio, il Consiglio di Amministrazione può, annualmente, con atto deliberativo motivato, stabilire un numero massimo complessivo di ricoveri gratuiti temporanei, o, in rapporto alle condizioni economiche e familiari degli utenti paganti in proprio, rette di ricovero inferiori a quelle stabilite con D.P.R.S. n. 158/1996 o erogare altre forme, anche parziali, di beneficenza, segnalando tali situazioni al Comune, e nell’attesa che il Comune medesimo provveda al pagamento della retta per come preciso obbligo di legge.
Per il miglior raggiungimento delle proprie finalità l’I.P.A.B. può sottoscrivere accordi di programma e convenzioni con altre I.P.A.B. o Enti pubblici e/o privati non aventi scopo di lucro, nonché stipulare convenzioni con Congregazioni religiose.
Le attività di cui all’ Art. 3 del presente statuto si espletano nella struttura ove ha sede l’I.P.A.B. e/o in altre strutture affidate da Enti pubblici o privati, o comunque nella sua disponibilità.

ART. 5
 
 
Per  la  realizzazione  delle finalità  individuate  dal  presente Statuto, l’I.P.A.B. provvede,  con  i proventi derivanti:
- dalle rendite e redditi vari;
- dai contributi e dalle rette ricevute dalle amministrazioni comunali da cui provengono gli ospiti ricoverati;
- dalle rette ricevute dagli ospiti ammessi al ricovero con pagamento in proprio;
- dai contributi e dalle rette ricevute da altri Enti Pubblici e Privati;
- dai contributi e dai finanziamenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in favore di
Enti che svolgono attività socio-assistenziale e socio-sanitaria;
- dalle donazioni ricevute da privati cittadini;
- da ogni altro provento in conto capitale e/o per spese di gestione dei servizi ed interventi di cui al precedente art. 3.
 
 CAPO III
 
Retta di ricovero
 
ART. 6

Il costo della retta di ricovero, remunerativa del costo del servizio reso, per i soggetti a carico dei Comuni, è stabilito da apposite convenzioni, stipulate, con i predetti Enti obbligati a corrispondere la retta di ricovero secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Per gli utenti con retta a carico proprio e quelli, parzialmente o totalmente, a carico dei rispettivi familiari e/o degli obbligati per legge, l’ammontare della retta di ricovero è stabilito dall’amministrazione con proprio atto deliberativo, ove potranno essere prese in considerazione le situazioni socio-economiche e di autonomia residua degli utenti.

TITOLO II

ORGANI ART. 7

Organi dell’Istituzione sono:

1) di governo e di indirizzo
- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione

2) di gestione
- il Segretario

3) di revisione economico-finanziaria
- il Revisore dei conti.
Capo I

Degli Amministratori
 
ART. 8
L’I.P.A.B è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, tutti nominati con decreto dell’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, su designazione, rispettivamente:
- n. 2 dell’Arcivescovo di Catania;
- n. 1 del Sindaco di Adrano.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio d’amministrazione dura in carica cinque anni.
Il Presidente e i membri del Consiglio d’Amministrazione, possono essere riconfermati, senza interruzione, per non più di una volta.
La scadenza degli amministratori è simultanea.
Chi surroga un membro rimane in carica solo quanto sarebbe rimasto in carica il componente surrogato.

Capo II Requisiti
 
ART. 9
 
Possono essere designati componenti di nomina assessoriale coloro i quali abbiano i requisiti previsti dall’art. 3 commi 1 e 2 della L.R. 19/97, così come confermato dal parere dell’ufficio legale delle Regione Sicilia, prot. n. 32457 del 23/11/2010, ed iscritti all’apposito albo istituito presso il Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
Per i componenti designati da altri organi (Sindaco, Curia) valgono gli stessi requisiti previsti dalla L.R. 19/97 ma i componenti designati non devono essere iscritti all’Albo regionale.
Essi, non devono avere cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 così come modificato dalla L. n. 98 del 09/08/2013.
Non sono altresì eleggibili a componente il C.d.A.:
- coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali;
- coloro che hanno lite con l’Istituzione o abbiano debiti liquidi verso essa e siano in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’Ente.
- coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva , a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal 2° comma dell’art. 166 del Codice penale.
- coloro che sono stati sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;
- coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’art. 15 della L. n. 327/1988 e art. 14 della L. n. 55/1990 e ss.mm.ii.;
- coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- coloro che siano stati dichiarati inadempienti all’obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi o non abbiano riportato risultato positivo della loro gestione;
- i funzionari Regionali o Statali addetti al controllo delle deliberazioni dell’istituzione ai sensi della normativa vigente;
- i legali rappresentanti degli Enti convenzionati con l’Istituzione nonché i componenti dei rispettivi organi collegiali.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione non è compatibile con la carica di:
- membro del Parlamento Nazionale o dell’Assemblea Regionale Siciliana, presidente di provincia, sindaco, assessore provinciale o comunale, consigliere provinciale o comunale o circoscrizionale;
- Presidente o componente del Consiglio d’Amministrazione di altra Istituzione socio-assistenziale.
I consiglieri non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti nei quali abbiano interessi personali o di loro congiunti entro il quarto grado.
I componenti del Consiglio di Amministrazione devono comunque possedere i requisiti previsti dalle Leggi vigenti per lo svolgimento di pubbliche funzioni amministrative.

 
ART. 10
 
Il  Consiglio  di Amministrazione  decade  quando  per  dimissioni  o  altre  cause  viene  meno  la  metà  dei consiglieri in carica.
 
Il Consiglio di Amministrazione è sciolto quando violi obblighi imposti dalla legge o compia gravi violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità di funzionamento.
 
I consiglieri sono sospesi di diritto e decadono dalla carica nei casi previsti dalle norme vigenti.
La decadenza e lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione sono dichiarati dall’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
 
Gli amministratori che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive (siano esse ordinarie che urgenti) decadono dalla carica. La decadenza opera di diritto ed è pronunciata dal Consiglio stesso.
 
Di essa ne sarà data tempestiva comunicazione agli organi preposti alla designazione e alla nomina.
 
In caso di dimissioni, queste devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione  che ne prenderà atto dandone tempestiva comunicazione agli organi preposti alla designazione e alla nomina.
 
L’inserimento del sostituto potrà avvenire a seguito della notifica del decreto assessoriale di nomina.
 
Le procedure per il rinnovo devono essere avviate dal Presidente entro il 60° giorno antecedente la
 
scadenza quinquennale del Consiglio d’Amministrazione.
 
Nel caso di inadempienza da parte del Presidente, il Segretario dell’I.P.A.B., dovrà darne tempestiva comunicazione all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
ART. 11
 
 
Le funzioni degli amministratori dell’Istituzione sono onorarie, pertanto non è prevista alcuna indennità di carica.
 
Agli amministratori compete solamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le missioni effettuate per conto e nell’interesse dell’Ente nell’esercizio del mandato.
 
La misura del rimborso spese è quello previsto dalle leggi vigenti.
 

 
Capo III
 
Del Presidente
 
ART. 12
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è organo dell’Ente, esercita tutte le funzioni previste dalla
legge, dai regolamenti statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti interni. In particolare:
a) E’ il legale rappresentante dell’Ente ed attende a questa funzione nei rapporti con gli Enti locali e le autorità statali e regionali;
b) Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche, con gli organi privati, con le espressioni organizzate dall’utenza e ogni altra organizzazione inerente al campo di attività dell’ente;
c) Convoca e presiede il Consiglio d’Amministrazione determinando l’Ordine del giorno delle sedute mediante avviso scritto, da recapitarsi al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione ordinaria, e 24 ore prima per quella urgente, con telegramma oppure con raccomandata affidata al servizio postale o raccomandata a mano o telefax o e-mail;
d) Dirige e regola la discussione delle sedute formulando proposte sulle materie poste all’Ordine del giorno;
e) Vigila sul buon andamento dell’Istituzione e sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione da parte del Segretario o di chi ne fa le veci;
f) Compone, unitamente al Segretario, la delegazione trattante di parte pubblica per la concertazione e la contrattazione con le organizzazioni sindacali.

 
ART.13

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assumerà le funzioni il Consigliere più anziano di età.

Capo IV

Del Consiglio di Amministrazione

ART. 14

Il  Consiglio  di  Amministrazione  è  l’organo  di  governo  e  determina  l’indirizzo  politico - amministrativo dell’Ente (art. 3 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche).
Informa l’attività dell’Istituzione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed al rispetto del principio del pareggio del bilancio. Definisce gli obblighi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati gestionali dalle direttive impartite.
Il C.d.A. delibera su tutti gli argomenti che non siano per legge o per statuto riservati alla competenza del presidente o del Segretario.
In particolare delibera su:
A) Amministrazione generale e servizi assistenziali
- approvazione dello statuto e delle relative modifiche;
- approvazione dei regolamenti e delle relative modifiche;
- approvazione di atti in ordine a collaborazioni o convenzioni con altri Enti;
- affidamento o revoca degli incarichi professionali e consulenze relativamente agli atti di competenza del Consiglio stesso;
- istituzione di nuovi servizi o ampliamento di quelli esistenti;
- definizione degli obbiettivi e programmi da attuare;
- adozioni delle direttive generali concernenti l’attività amministrativa e gestionale;
- transazione per gli atti di propria competenza;
- decisione di stare o resistere in giudizio;
- approvazione ed adozione della carta dei servizi; B) Personale
- approvazione della dotazione organica del personale e delle relative modifiche;
- approvazione del regolamento relativo all’ordinamento degli uffici e dei servizi e del regolamento di accesso ai posti della dotazione organica;
- approvazione dei mansionari relativi ai singoli profili professionali;
- approvazione del piano occupazionale annuo e del fabbisogno triennale del personale, riferito sia a nuove assunzioni che a reperimento straordinario di personale per cause diverse;
- nomina del nucleo di valutazione dell’operato del dirigente e del personale (art. 20 comma 2 D.Lgs n. 29/1993 e successive modificazioni)
- presa d’atto dei C.C.N.L. del personale;
 
C) Finanze e contabilità
- approvazione del Bilancio di Previsione, delle variazioni e degli storni di bilancio;
- approvazione del Conto Consuntivo;
- approvazione dell’importo delle rette, nonché delle tariffe da applicare ai vari servizi;
- nomina del revisore dei conti;
- investimenti di capitali in titoli;
- accensione di mutui o finanziamenti in genere;
- affidamento dei servizi di tesoreria ed esattoria;
- erogazione di contributi di qualsiasi natura.

D) Patrimonio lavori pubblici ed economato
- approvazione dei programmi e definizione di obbiettivi e di criteri in materia di acquisizione di beni e servizi, ristrutturazione, manutenzioni straordinarie e costruzioni;
- alienazione di beni del patrimonio immobiliare o mobiliare, nonché costituzione di diritti di natura reale o personale sugli stessi;
- accettazione di lasciti o eredità;
- approvazione dei programmi e definizione degli obbiettivi in materia di lavori pubblici, compreso il Piano triennale delle Opere Pubbliche;
- approvazione dei progetti di massima, definitivi ed esecutivi, nonché delle relative varianti;
- definizione dei criteri per l’indizione degli appalti di lavori e di forniture di beni e servizi;
- trasformazione e ristrutturazione degli immobili.
Capo V

Delle sedute ART. 15
 
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria o in via urgente, ogni qual volta che vi siano validi motivi di necessità tali da rendere indifferibile la trattazione di taluni affari. La riunione del C.d.A., avviene per:
1) auto convocazione;
2) iniziativa del Presidente;
3) domanda scritta motivata di almeno due Consiglieri;
4) invito dell’autorità Regionale;
Nei casi previsti ai punti 3 e 4  la riunione deve avere luogo entro cinque giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

ART. 16
 
La convocazione sia ordinaria che urgente viene disposta dal presidente secondo le modalità indicate all’art. 12 lettera c) del presente statuto. L’avviso di convocazione deve contenere l’Ordine del Giorno degli argomenti da trattare, deve indicare l’ora il giorno e la sede della riunione e mai l’indicazione di varie ed eventuali.
 
Detto ordine del giorno, può essere integrato seduta stante se sono presenti tutti i componenti del collegio e con la volontà espressa unanimemente.
 

Le sedute non sono pubbliche. Funge da verbalizzante il Segretario dell’I.P.A.B.
Le sedute sono valide se intervengono almeno tre componenti. Ove nel corso della seduta tale numero legale viene a mancare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il consiglio può invitare alle riunioni, chiunque ritenga opportuno, per chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti contenuti nell’Ordine del giorno. Dette persone però non possono essere presenti al momento della votazione.
Nel caso siano stati invitati a partecipare, soggetti, esperti e/o tecnici (medici, ingegneri, assistente sociale, psicologo, operatori ecc), quando il Presidente riconosca necessario l’apporto della loro qualificazione in relazione agli argomenti da trattare, gli stessi potranno esprimere il loro parere, che verrà verbalizzato.
Alle sedute del C.d.A. aventi all’ordine del giorno l’adozione di provvedimenti di natura economico- finanziaria o patrimoniale, partecipa il Revisore dei conti.
  
Capo VI
 
Delle Deliberazioni
 
ART. 18
Le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi, per alzata di mano o nominative.
Le votazioni sono a scrutinio segreto se è richiesto dalla maggioranza dei consiglieri o quando si tratti di questioni che riguardano persone.
A parità di voti la proposta si intende respinta.
Le deliberazioni del C.d.A . devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, ad esclusione di quelle riguardanti le modifiche statutarie, nonché l’elezione del Presidente del C.d.A., per le quali si richiede il voto della maggioranza assoluta dei componenti.
 
ART. 19
 
I processi verbali sono stesi dal Segretario o, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
In caso di assoluto impedimento dei predetti, seduta stante le funzioni di Segretario possono essere affidate ad un membro del Consiglio di Amministrazione, escluso il Presidente.
I processi verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.
I  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  hanno  diritto  di  fare inserire  a  verbale  eventuali dichiarazioni.
 
ART. 20
 
Le deliberazioni per le quali è previsto dalla legge regionale il controllo di legittimità, saranno trasmesse in duplice copia all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, competente all’attività di vigilanza e controllo, entro quindici giorni dall’adozione, con contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Adrano o dell’I.P.A.B. dal primo giorno successivo e per quindici giorni consecutivi, ai sensi della normativa vigente.

ART. 21

Sono sottoposte al controllo da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione stabilite dalla legge vigente.
Tutte le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione non soggette a controllo sono esecutive.
 
Capo VII
Delle Copie
ART. 22
Delle deliberazioni può essere rilasciata copia, dietro specifica istanza scritta e motivata al Segretario dalla quale deve emergere l’interesse diretto del richiedente ai sensi della Legge Regionale n. 10/91. Il rifiuto deve essere comunicato entro i termini di legge. Il richiedente è tenuto a rimborsare all’I.P.A.B. le spese di riproduzione, mediante pagamento anticipato, salvo le leggi sul bollo.
Ai consiglieri le copie saranno rilasciate gratuitamente per l’esercizio delle loro funzioni.

ART. 23
Il Segretario, quale capo di tutto il personale dipendente, o suo delegato, cura l’istruttoria delle deliberazioni da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, corredandole degli opportuni elementi di valutazione, e le collaziona nei modi di legge.
Capo VIII
Del Segretario ART. 24
Il Segretario è il responsabile della gestione dell’I.P.A.B.
Ad esso spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, nell’ambito degli stanziamenti di Bilancio, nonché gli atti di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo (art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Sono attribuiti al Segretario tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione. Egli è responsabile, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’I.P.A.B., della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati di gestione. Spettano al Segretario le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.
E’ il superiore gerarchico di tutto il personale dipendente dell’Ente.
In particolare svolge le seguenti funzioni:
A) Amministrazione generale e Servizi assistenziali
1. Collaborazione con il Consiglio di Amministrazione nella stesura dei programmi e dei progetti;
2. Relazione al Consiglio di Amministrazione su qualsiasi aspetto attinente l’attività dell’Ente;
3. Svolgimento della funzione di “datore di lavoro”, ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche;
4. Svolgimento delle funzioni di “responsabile” del trattamento dei dati, ai sensi della Legge 675/1996 e successive modifiche;
5. Organizzazione dei servizi e delle attività;
6. Attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni, ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e/o conoscenza.
B) Personale
1. Adozione degli atti di gestione ordinaria del personale ed applicazione degli istituti contrattuali e della normativa in materia, ivi compresa la stipula dei contratti individuali di lavoro ed i procedimenti disciplinari;
2. Assunzione di personale nel rispetto del piano occupazionale annuo e delle direttive del Consiglio di Amministrazione;
3. Determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici, dell’orario di servizio, apertura al pubblico, nonché dell’articolazione dell’orario di lavoro;
4. Dirige, controlla e coordina l’attività dei responsabili dei servizi;
5. Assegna i procedimenti, individuandone il responsabile;
6. Formulazione al Consiglio di Amministrazione di proposte di modifica della dotazione organica;
7. Indizione dei concorsi pubblici e delle prove selettive per l’assunzione del personale; presidenza, delle
relative commissioni, approvazione delle graduatorie;
8. Assunzione delle determinazioni conseguenti al periodo di prova, dandone notizia, in caso di esito positivo, al Consiglio di Amministrazione;
9. Partecipazione del personale a corsi di formazione e aggiornamento professionale nell’ambito dei piani approvati dal Consiglio di Amministrazione;
10. Autorizzazione al personale dipendente ad assumere incarichi presso altri Enti Pubblici o privati;
11. Nomina del nucleo interno per il controllo della qualità e per il controllo di gestione;
12.  Compone,  unitamente  al  Presidente,  la  delegazione  di  parte  pubblica  per  la  concertazione  e  la contrattazione con le organizzazioni sindacali.
C) Finanze e Contabilità
1. Assunzioni di impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, per tutti i settori dell’Ente;
2.  Liquidazione  delle  spese  derivanti  da  regolare  impegno o  contratti,  ivi  incluse  le  competenze  per prestazioni professionali, e  per le utenze;
3. Liquidazione dei tributi dovuti per legge;
4. Liquidazione delle quote associative;
5. Aggiornamento, in base all’indice Istat, dei canoni di locazione e di affitto dei beni immobili del patrimonio urbano e rurale;
6. Sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali d’incasso.
D) Patrimonio, Lavori Pubblici ed Economato
1.  Proposta  al  Consiglio  di  Amministrazione  delle  misure  ed  interventi  per  la  migliore  gestione  del
patrimonio immobiliare  e relazione sui metodi di gestione e sullo stato di attuazione dei programmi;
2. Dispone le spese necessarie all’ordinaria manutenzione del patrimonio immobiliare;
3. Proposta al Consiglio di Amministrazione di misure ed interventi relativi ai lavori pubblici e relazione sui metodi di gestione e sullo stato di attuazione dei programmi;
4. Indizione delle gare d’appalto di lavori e forniture;
5. Nomina e presiede le commissioni di gara;
6. Stipula dei contratti di affitto, di appalto e di fornitura di beni e servizi;
7. Approvazione e liquidazione dei rendiconti di cassa dell’Economato;
8. Verifica di cassa.
TITOLO III
Del Personale ART. 25
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dell’I.P.A.B. è disciplinato dalle leggi, dallo Statuto, dai Contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente delle Autonomie Locali, in quanto applicabili alle II.PP.A.B., e dal Regolamento interno.
Il rapporto di lavoro  dei dipendenti  è, altresì, disciplinato dal D.Lgs. n.165 del 30/05/2001, e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 26
La Pianta organica, i modi di nomina, i diritti e le attribuzioni ed il mansionario del personale, sono disciplinati dal regolamento di accesso ai posti e dal regolamento relativo all’ordinamento degli uffici e dei servizi, in sintonia con quanto previsto per il personale degli Enti locali e con le disposizioni impartite dall’Organo tutorio.
Il personale,  secondo quanto previsto dal regolamento relativo all’ordinamento degli uffici e dei servizi,  è suddiviso in aree di attività.
ART. 27
Oltre al personale di ruolo, l’I.P.A.B. potrà avvalersi di personale incaricato ai sensi dell’art. 31 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e/o avvalersi di personale esterno, mediante stipula di apposita convenzione. Per l’affidamento di particolari servizi gestiti dall’I.P.A.B., può procedersi con la stipula di apposite convenzioni con enti, associazioni, cooperative, istituzioni e congregazioni religiose in possesso degli appositi requisiti di legge. Il relativo contratto sarà regolato dagli art. 2222 e segg. del Codice Civile ed escluderà ogni rapporto di pubblico impiego e non potrà essere rinnovato tacitamente.
Al coordinamento degli uffici  è preposto il Segretario, il quale dovrà provvedere a dare le opportune direttive per l’esecuzione delle disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 28
Gli  eventuali rapporti  con le Congregazioni religiose e con il Cappellano saranno regolati da apposite convenzioni.
TITOLO IV Degli Utenti
ART. 29
Gli Utenti si ammettono:
a) per domanda da chiunque presentata;
b) per segnalazione da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza;
c) per disposizione dell’I.P.A.B.;
d) per segnalazione da parte dei Comuni, ai sensi delle rispettive convenzioni; Il ricovero è comunque disposto con determinazione del Segretario.
ART. 30
Gli utenti possono essere dimessi per cattiva condotta. Inoltre:
a) quando non concorrano più nei medesimi le condizioni che ne hanno determinato l’ammissione;
b) quando la dimissione è richiesta dall’autorità che ne ha richiesto l’ammissione;
c) per quanto attiene ai minori, quando avranno compiuto il 18° anno di età;
L’Amministrazione, comunque, in presenza di validi motivi, può disporre diversamente, ma in ogni caso non oltre il compimento del 26° anno di età;
d)  per  rientro  in  famiglia  e/o  per  richiesta  da  persona  che  abbia  offerto  idonea  garanzia  avanti  al competente funzionario per il mantenimento dell’individuo ricoverato.
ART. 31

I ricoverati che ne facciano espressa richiesta, senza costrizione alcuna, potranno essere occupati, secondo le  loro  attitudini  e  capacità  fisiche  ed  intellettive,  a  titolo  gratuito,  in  piccoli  servizi  ritenuti  utili: giardinaggio, sartoria, disbrigo pratiche, sorveglianza, piccoli lavori casalinghi, animazione socio-culturale- ricreativa e simili.
L’Amministrazione   non   potrà   ritenersi   responsabile   per   quegli   utenti   che,   prima   di   allontanarsi temporaneamente dall’Istituto, non abbiano informato il responsabile di reparto della loro destinazione. Nessuna pratica religiosa può essere imposta ai ricoverati.
ART. 32
Le disposizioni di cui al presente titolo verranno appositamente regolamentate.
TITOLO V
FINANZE E CONTABILITA Capo I
La gestione economico-finanziaria e patrimoniale
ART. 33
La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell’I.P.A.B. deve attenersi al principio del pareggio di bilancio.
L’Ente sul piano finanziario e contabile, opera a mezzo dei seguenti strumenti:
- Bilancio di Previsione
- Conto Consuntivo.
I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati con il conto consuntivo.
Il Consiglio di Amministrazione, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le
proprie valutazioni in merito all’efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Il Segretario, a cui è affidato il compito di Economo dell’Ente, salvo diversa disposizione appositamente regolamentata, predispone il progetto di Bilancio di Previsione, il Conto Finanziario e quello Consuntivo, attende a tutti gli affari che riguardano la finanza e contabilità generale dell’Ente, tenendo conto della normativa vigente.
ART. 34
Tutti i documenti finanziari devono essere approvati nei modi e termini di legge. Il bilancio di previsione, in particolare, deve perseguire l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
ART. 35
Sarà cura del Segretario predisporre la relazione che accompagna la stesura definitiva del bilancio di previsione, la relazione morale sul conto consuntivo, nella quale saranno formulate proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
ART. 36

Il Servizio di tesoreria deve essere assicurato da un istituto di credito autorizzato a svolgere l’attività creditizia con proprio sportello nel Comune di Adrano.
Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’I.P.A.B. e finalizzato alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell’I.P.A.B., o da norme pattizie. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’I.P.A.B. e viene gestito dal tesoriere.
L’affidamento del servizio deve essere effettuato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.
Il servizio di tesoreria deve essere regolato da apposito contratto deliberato dal Consiglio d’Amministrazione.
Per eventuali danni causati all’I.P.A.B. e/o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’I.P.A.B.
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma dal Segretario, o di chi ne fa le veci.
ART. 37
L’I.P.A.B., nell’ambito della propria autonomia, si dota degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico di cui al D.Lgs. 30 Luglio 1999, n. 286.
In particolare l’I.P.A.B., entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto adotterà il Regolamento di contabilità, secondo i principi contabili previsti dalle norme statali e regionali vigenti in materia.
Il regolamento di contabilità stabilirà, in armonia delle leggi vigenti, le norme relative alla competenza specifica degli Organi e dei soggetti dell’Ente preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario, contabile e patrimoniale.
CAPO II
Il Revisore Contabile
ART. 38
Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88, e successive modifiche ed integrazioni, e con le modalità di cui all’art. 234, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
La durata dell’incarico è stabilita in tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di nomina e può essere riconfermato per una sola volta consecutiva.
L’incarico di revisore può essere revocato solamente per inadempienza.
La cessazione dell’incarico può avvenire per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie.
La funzione esercitata è pubblica. Essa attiene alla:
- collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, con il Presidente e con il Segretario, nell’esercizio dell’attività di indirizzo e di gestione;
- relazione sulle deliberazioni del bilancio di previsione, delle variazioni di bilancio e degli storni di fondi, e del conto consuntivo;
- vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente alle entrate, alle spese, all’attività contrattuale, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- verifiche di cassa ordinarie, da effettuare trimestralmente, e straordinarie, nei casi di avvicendamento degli organi dell’I.P.A.B. In quest’ultimo caso alle operazioni di verifica devono intervenire gli amministratori uscenti e quelli subentranti.
Al Revisore Contabile, per l’esercizio delle proprie funzioni, è garantito il diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell’I.P.A.B.
ART. 39
Il compenso al Revisore Contabile è determinato dal C.d.A., su proposta del Presidente.
Al Revisore Contabile compete, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le missioni effettuate per conto e nell’interesse dell’I.P.A.B., nell’esercizio del mandato.
La misura del rimborso è quella stabilita dalle norme vigenti in materia.
Art. 40
Con periodicità trimestrale sarà effettuata la verifica della gestione secondo i termini di legge.
TITOLO VI
Dei Contratti

ART. 41
I contratti dell’I.P.A.B. e le procedure di affidamento di lavori, forniture di beni e servizi sono disciplinati dalla normativa vigente.
L’I.P.A.B. dovrà dotarsi di apposito regolamento dei contratti per l’affidamento di lavori, forniture di beni e servizi, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

TITOLO VII
NORME DI RINVIO,
TRANSITORIE E FINALI

ART. 42
Per quanto non espressamente previsto e regolato nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative vigenti, i principi generali dell’Ordinamento giuridico ed i Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi, che saranno emessi successivamente alla approvazione dello Statuto, con particolare riguardo alla separazione dei compiti dell’organo di governo, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo da quelli dell’organo di gestione.
ART. 43
Il presente Statuto entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Regione Siciliana sulla G.U.R.S.
Istituto Assistenziale "Gesù, Giuseppe e Maria", Via Gesù e Maria 3, 95031 Adrano  (CT)
Tel./Fax: 095-7692363 - C. F. : 80002790873
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